EDILIZIA PER LE CASE POPOLARI - ICI (IMPOSTA SOSTITUITA SUCCESSIVAMENTE DALL’IMU) - REGIME DI ESENZIONE
Descrizione
Nel caso che ci occupa, l’ente comunale proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che - a conferma di quanto statuito nel primo grado di giudizio -, aveva sancito l’illegittimità di due avvisi di accertamento notificati dal Comune relativi all’ICI per l’anno 2008 su immobili destinati ad alloggi sociali, ritenendo che tali immobili dovessero sempre essere inquadrati nella categoria di abitazione principale e, pertanto, esenti dal pagamento della suddetta imposta, così come le relative pertinenze. Più nel dettaglio, l’ente lamentava, tra l’altro, l’erronea applicazione da parte del giudice della disciplina prevista per l’IMU (imposta che ha sostituito dall’anno 2012 l’imposta comunale sugli immobili c.d. ICI) atteso che l’esenzione dal pagamento di tale tassa è prevista per gli immobili destinati alla locazione che possiedono le caratteristiche individuate dal d.m. del 22 aprile 2008 - ovvero l’uso residenziale, la locazione permanente, il ricorrere della funzione di interesse generale -; l’erronea qualificazione di immobili quali pertinenze; la mancata valutazione da parte della CTR di un fatto controverso ed essenziale per la decisione ovvero che gli immobili tassati non erano né adibiti ad abitazione principale, né pertinenze di abitazioni principali, nonché l’assenza di ragioni idonee a ripercorrere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice.
Specifiche
Data:
31 Gennaio 2023
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