EDILIZIA POPOLARE - DECADENZA/REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE - L.R. LAZIO N. 12/1999, ART. 11, COMMA 1, LETT. C) - MANCANZA DEI REQUISITI DI LEGGE
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 10017/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in materia di edilizia popolare - sancisce il seguente principio di diritto: «l’art. 11, comma 1, lett. c), della legge reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, là dove prevede, tra i requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, la “mancanza di titolarità” del diritto di proprietà “su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare” secondo gli altri requisiti di ubicazione e valore ivi indicati deve intendersi riferito sia all’acquisto del diritto di proprietà su immobile gravato da usufrutto, sia, come nella specie, all’acquisto della piena proprietà, seguito successivamente dalla costituzione di un usufrutto».
Specifiche
Data:
3 Maggio 2023
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