ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - INTEGRAZIONE - CONDIZIONI E LIMITI
Descrizione
													Nell’ordinanza in commento (n. 1942/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in merito all’integrazione del titolo giudiziale - chiarisce che: nell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non è consentita l’integrazione del titolo esecutivo giudiziale quando è unica e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi avrebbero potuto essere sottoposti nel giudizio in cui tale titolo si è formato. Nel caso che ci occupa, l’odierno ricorrente aveva adito la Corte di Cassazione avverso la sentenza del giudice di seconde cure che - a conferma di quanto statuito in primo grado di giudizio -, aveva ritenuto inammissibile, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., la domanda di compensazione formulata dal medesimo. Più nel dettaglio, il ricorrente lamentava: il mancato esercizio, da parte del giudice di appello di un potere interpretativo del titolo giudiziale sanzionato con l’atto di precetto, atteso che, nel giudizio di opposizione, aveva sostenuto di aver corrisposto ai promittenti venditori delle somme di cui reclamava la restituzione; nonché l’aver ritenuto inammissibile in sede di opposizione la predetta domanda di compensazione. 
												
											
										
											
										
											
										
									Specifiche
													
														Data:
													
													
														28 Marzo 2023
													
													
													
												
											
										
											
												
													
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