FAMIGLIA - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E SUCCESSIVA ALIENAZIONE - NON SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE IN CAPO AL CONIUGE ASSEGNATARIO

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 12305/2023), la Suprema Corte ha ribadito che in caso di alienazione della casa familiare assegnata ad uno dei coniugi, quest’ultimo non gode del diritto di prelazione modellato sulla falsariga dell’art. 3, comma 1, lett. g), l. n. 431/1998. La vicenda in oggetto trae scaturigine dal rigetto, sia in primo che in secondo grado, dalla domanda formulata dall’odierna ricorrente di nullità del contratto di compravendita della casa familiare a lei assegnata in sede di separazione e poi di divorzio.

Specifiche

    Data: 28 Giugno 2023
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