FURTO DI VEICOLO DAL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DELL’AEROPORTO – OBBLIGAZIONE DI CUSTODIA – VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL GESTORE – NECESSARIA APPROVAZIONE PER ISCRITTO

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 18277/2023), la Suprema Corte ha precisato che nel contratto di parcheggio a pagamento è ricompresa l’obbligazione di custodia del veicolo e l’eventuale clausola di esonero di responsabilità del gestore, in quanto clausola vessatoria, deve essere approvata per iscritto. Nel caso che ci occupa, l’odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio la società che gestiva il parcheggio a pagamento dell’aeroporto al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito del furto della vettura di sua proprietà. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, la domanda veniva rigettata. Avverso la decisione del giudice di seconde cure la proprietaria del mezzo proponeva ricorso per cassazione, per erronea sussunzione del contratto di parcheggio nell’ambito del contratto di locazione atipico - anziché nella fattispecie di deposito -, con conseguente esclusione dell’obbligo di custodia da parte del gestore.

Specifiche

    Data: 9 Agosto 2023
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