GIUDIZIO CIVILE E CTU - OMESSA COMUNICAZIONE DELL’INZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DEL DEPOSITO DELLA BOZZA DELLA PERIZIA - NULLITÀ DELLA CONSULENZA

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 3630/2023), la Suprema Corte ha stabilito che la mancata comunicazione da parte del consulente tecnico d’ufficio dell’inizio delle operazioni peritali e del deposito della bozza della perizia alle parti è causa di nullità dell’elaborato peritale. Nel caso che ci occupa, il Tribunale, in accoglimento del ricorso spiegato dalla ricorrente, aveva dichiarato il diritto della stessa a fruire dell’assegno di invalidità, basando la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Avverso tale sentenza l’Inps adiva la Suprema Corte di Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la circostanza che il Tribunale non avesse preso in considerazione la formulata eccezione di nullità della perizia per non aver il CTU inviato la comunicazione di inizio delle operazioni peritali né inviato la bozza della perizia.

Specifiche

    Data: 8 Marzo 2023
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