GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER MOTIVI DIFFERENTI DA QUELLI TASSATIVI DI CUI ALL’ART. 354 C.P.C. - NO RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIME CURE - NECESSITÀ DI DISPORRE LA RINNOVAZIONE DEGLI ATTI NULLI - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROCESSUALI PRECLUSE

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 30969/2023), la Suprema Corte ha sancito il seguente principio di diritto: «qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estendibili analogicamente; tuttavia, prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice di appello non soltanto disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte - rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado - di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità di detto giudizio, le sono state precluse (pur avendone chiesto l’ammissione), non potendo trovare applicazione il divieto dello “jus novorum” in tutti i casi in cui il processo di primo grado non si sia legittimamente svolto».

Specifiche

    Data: 5 Dicembre 2023
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