GIUDIZIO DI CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA APPLICATO AL GLOBALE ESITO DEL GIUDIZIO

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale il giudice del rinvio, nel liquidare le spese processuali, debba valutare l’esito globale del processo e non far riferimento a ciascuna singola fase del giudizio. Ciò posto, può pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese o, addirittura, alla condanna della parte risultata vittoriosa nel giudizio di cassazione - ma complessivamente soccombente nei vari gradi di giudizio -. Nel caso di specie, la società - odierna intimata - aveva proposto domanda di restituzione di canoni pretesi dalla Regione; il giudice adito aveva accolto la richiesta. Parte soccombente impugnava la decisione del TRAP innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), che ne accoglieva l’appello. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione; la Corte, a Sezioni Unite, accoglieva il terzo motivo di ricorso e rinviava la causa al TSAP che condannava la Regione alla restituzione in favore della società ricorrente di una somma inferiore rispetto a quella richiesta originariamente, nonché al pagamento delle spese di giudizio - primo grado, appello, giudizio di legittimità e di rinvio -, decisione contro la quale la Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 96 c.p.c., per presunta erronea liquidazione delle spese processuali.

Specifiche

    Data: 3 gennaio 2023
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