GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CONFORMITÀ AL MODELLO DEL PROCESSO CIVILE - CORRISPONDENZA TRA “IL CHIESTO” E “IL PRONUNCIATO” E DIVIETO DI PRONUNCIA D’UFFICIO SU ECCEZIONI ESCLUSIVAMENTE RIMESSE A INIZIATIVA DI PARTE
Descrizione
Nel caso che ci occupa, l’ente Città Metropolitana, già Provincia, proponeva ricorso avverso la pronuncia della Corte d’Appello che - in conformità a quanto statuito nel giudizio di prime cure di opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento emessa dalla Provincia - aveva rigettato l’appello spiegato dall’ente e confermato la sentenza impugnata di annullamento dell’ordinanza provinciale per tardività della notifica. Più nel dettaglio, l’ente contestava l’eccezione di “ultrapetizione” atteso che, in primo grado, il Tribunale aveva dichiarato d’ufficio - e non su istanza dell’opponente - la tardività della notifica dell’ordinanza di accertamento. La Suprema Corte - difformemente da quanto sostenuto dalla Corte d’Appello -, precisa che, anche per il giudizio di opposizione, essendo strutturato sul modello del processo civile, vige il principio di corrispondenza tra “il chiesto” ed “il pronunciato”, nonché il divieto di pronunciare d’ufficio su eccezioni rimesse all’iniziativa di parte. In materia di opposizione a verbale di accertamento, la tardività della notifica della contestazione cui, a norma dell’art. 14 della l. n. 689/1981, consegue l’estinzione dell’obbligazione, deve essere configurata quale eccezione in senso stretto e, come tale, non rilevabile d’ufficio. A tal proposito, si ricorda a noi stessi come, pur vigendo nel nostro ordinamento la regola generale della rilevabilità di ufficio delle eccezioni - intese quali fatti autonomamente idonei a modificare, impedire e/o estinguere gli effetti del rapporto giuridico sotteso -, vi sono, tuttavia, le c.d. eccezioni in senso stretto, rilevabili solo su impulso di parte, cui viene attribuita la facoltà, mediante la proposizione dell’eccezione, di far venire meno un diritto della parte avversa.
Specifiche
Data:
5 Aprile 2022
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