GRAVA A CARICO DEL LAVORATORE CHE LAMENTI DI AVERE SUBITO, A CAUSA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA, UN DANNO ALLA SALUTE, L'ONERE DI PROVARE, OLTRE ALL'ESISTENZA DI TALE DANNO, LA NOCIVITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO, NONCHÉ IL NESSO TRA L'UNA E L'ALTRA, E SOLO SE IL LAVORATORE ABBIA FORNITO TALE PROVA SUSSISTE PER IL DATORE DI LAVORO L'ONERE DI PROVARE DI AVERE ADOTTATO TUTTE LE CAUTELE NECESSARIE PER IMPEDIRE IL VERIFICARSI DEL DANNO

Descrizione

    Nella pronuncia oggetto di disamina la Suprema Corte si è occupata del ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, con la quale il giudice di II° grado aveva rigettato la domanda del medesimo, a seguito dell’espletamento di una nuova CTU. La controversia aveva, invero, avuto inizio innanzi al Tribunale di Sulmona innanzi al quale il lavoratore aveva citato in giudizio l’E. Distribuzione spa, di cui era stato dipendente per 33 anni, per fare accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui derivanti dall’avere svolto mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all’esposizione a vibrazioni, a posture incongrue ed a eventi climatici senza che il datore di lavoro fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una corretta valutazione degli stessi ed impartisse la formazione specifica per prevenirli.

Specifiche

    Data: 3 Maggio 2022
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