IL CONDOMINO, PROPRIETARIO DEL PIANO SOTTOSTANTE AL TETTO COMUNE DELL'EDIFICIO, PUÒ TRASFORMARLO IN TERRAZZA DI PROPRIO USO ESCLUSIVO, SEMPRE CHE UN TALE INTERVENTO DIA LUOGO A MODIFICHE NON SIGNIFICATIVE DELLA CONSISTENZA DEL BENE, IN RAPPORTO ALLA SUA ESTENSIONE, E SIA ATTUATO CON TECNICHE COSTRUTTIVE TALI DA NON AFFIEVOLIRE LA FUNZIONE DI COPERTURA E PROTEZIONE DELLE SOTTOSTANTI STRUTTURE SVOLTA DAL TETTO PREESISTENTE
Descrizione
Nella pronuncia in esame la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una pluralità di questioni derivanti dalla compravendita di un immobile posto in un condominio ed in particolare con riferimento alla problematica derivante dalla rimozione di un torrino in muratura realizzato sulla terrazza dell'edificio condominiale, torrino consistente in una scala a chiocciola interna che consentiva l'accesso diretto alla terrazza dall'appartamento di proprietà di un condomino. Nel caso di specie per il Tribunale, il medesimo torrino cagionava un mutamento materiale della struttura della terrazza condominiale, imponendo su di essa una servitù a vantaggio della proprietà esclusiva sottostante, senza che vi fosse il necessario consenso di tutti i condomini. Il Giudice d’appello, invece, aveva affermato che il torrino, per le sue dimensioni, rendeva una parte non trascurabile della terrazza totalmente inutilizzabile dagli altri condomini, attraendo la stessa nella sfera di esclusiva disponibilità della condomina.
Specifiche
Data:
11 Gennaio 2022
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