IL DIRITTO DI VEDUTA DEL VICINO È COMPROMESSO ILLEGITTIMAMENTE SOLO ALLORCHÉ LA TENDA DA SOLE RIDUCA L'ARIA E LA LUCE DI CUI GODEVA IN PRECEDENZA L'IMMOBILE E QUESTO IN BASE ALLA PROVA RIGOROSA DA FORNIRSI DALLA PARTE ATTRICE

Descrizione

    La pronuncia oggetto di disamina è della giurisprudenza di merito e riguarda il caso, non infrequente, della posa in opera di tende da sole all’interno di fabbricati condominiali che compromettono la vista a favore di proprietari di appartamenti latistanti o adiacenti. In particolare, nel caso di specie il Tribunale di Roma si è occupato del caso di un proprietario che non tollerava che il proprio vicino avesse eretto una tenda in adiacenza al proprio appartamento. L’azione giudiziaria nasceva in seguito alla realizzazione di una struttura in legno, con tenda annessa, in posizione sovrastante il muro divisorio tra i due terrazzi adiacenti. Nello specifico, secondo la tesi dell’attore, questo manufatto doveva essere considerato a tutti gli effetti di legge come una costruzione, di tal che la sua realizzazione contrastava con il divieto di costruire ad una distanza inferiore di 3 metri dal confine. Ciò danneggiava il diritto di veduta dell’attore e sottraeva aria e luce al suo terrazzo, di tal che veniva chiesta la rimozione del detto manufatto oltre al ristoro dei danni morali derivanti dal contraccolpo psicologico derivante dalla presa visione di tale struttura nuova. Il Giudice romano, al fine di dipanare la questione, ha fatto innanzitutto richiamo all'art. 907 c.c. che si occupa di “distanza delle costruzioni dalle vedute” e vieta di costruire a distanza inferiore di tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo vicino.

Specifiche

    Data: 7 Dicembre 2021
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