IL GIUDICE, CHE CONDIVIDE I RISULTATI DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO, NON È TENUTO AD ESPORRE IN MODO SPECIFICO LE RAGIONI DEL SUO CONVINCIMENTO
Descrizione
Nella fattispecie oggetto di analisi, la Corte di legittimità ha reputato inammissibile la censura mossa - peraltro in modo generico - avverso il presunto "errore motivazionale” riscontrato nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, consistente nel recepimento totale ed acritico della CTU redatta dal Dott. C., dalla quale è emerso come dall'evento traumatico "non sono residuati postumi permanenti”. Invero, il ricorrente ha denunziato la circostanza in base alla quale la Corte di merito, nel recepire in modo integrale la consulenza redatta dal CTU, non avrebbe tenuto in considerazione i numerosi certificati medici successivi all’evento dannoso, e dai quali – a detta del ricorrente medesimo - si evinceva come lo stesso non potesse essere considerato clinicamente guarito, essendo emersa "una severa condizione artrodiscopatica", sulla quale, però, “immotivatamente”, il CTU ha asserito che “nessuna influenza ha potuto avere il trauma sofferto, stante il breve ambito cronologico intercorso tra l'evento del (OMISSIS) e l'esame radiologico del (OMISSIS), dal quale sono state evidenziate le predette patologie”. All’uopo, in primo luogo, va evidenziato come, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza - di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice - consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Specifiche
Data:
3 Marzo 2021
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