IL GIUDICE DEVE QUANTIFICARE L'ASSEGNO RAPPORTANDOLO NON AL PREGRESSO TENORE DI VITA FAMILIARE, MA IN MISURA ADEGUATA INNANZITUTTO A GARANTIRE, IN FUNZIONE ASSISTENZIALE, L'INDIPENDENZA O AUTOSUFFIENZA ECONOMICA DELL'EX CONIUGE

Descrizione

    Nella ordinanza in esame la Suprema Corte si è occupata ancora una volta dei criteri a cui fare ricorso per la determinazione dell’assegno divorzile. Più nello specifico, i Giudici di legittimità si sono occupati di una censura di cui è stato oggetto una pronuncia della Corte di Appello di Venezia, ritenuta responsabile della mancata comparazione delle condizioni economiche dei coniugi, nonché della non corretta qualificazione e differenziazione tra le nozioni di patrimonio e di reddito. La censura ha riguardato anche la mancata applicazione da parte della Corte territoriale dei più recenti principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con riferimento ai criteri da adottare per il riconoscimento e determinazione dell’assegno divorziale. In particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che detto riconoscimento deve avvenire facendo ricorso ad un criterio di normalità, che tenga conto della concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive.

Specifiche

    Data: 11 Gennaio 2022
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