IL LAVORATORE IN MALATTIA, A CUI È STATO DIAGNOSTICATO UN DISTURBO DEPRESSIVO, IL QUALE ESCE PER DISTRARSI, NON ASSUME UNA CONDOTTA INCOMPATIBILE CON IL SUO STATO DI MALATTIA, NÉ TANTOMENO IL SUDDETTO COMPORTAMENTO PUÒ ESSERE CONSIDERATO PREGIUDIZIEVOLE AI FINI DEL SUO RIENTRO AL LAVORO
Descrizione
Nella sentenza oggetto di esame, con il primo motivo di ricorso, la Società datrice di lavoro ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2104 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto, a suo dire, la Corte d’Appello di Napoli non avrebbe considerato come il rapporto di lavoro in ogni sua fase debba essere improntato al rispetto dei canoni di buona fede, correttezza e ordinaria diligenza. Al contrario, il controricorrente, “mostrandosi nel periodo di malattia impegnato in attività ricreative, avrebbe assunto un comportamento incompatibile con la dichiarata condizione depressiva venendo meno ai propri doveri di collaborazione con il datore di lavoro, mediante l'ostensione di atteggiamenti che testimoniavano la partecipazione ad attività palesemente contrarie a quegli obblighi di correttezza e buona fede”.
Specifiche
Data:
5 Maggio 2021
Download:
Bisogna accedere per scaricare il contenuto.