IL LIBERO PROFESSIONISTA CHE INCASSA ASSEGNI CIRCOLARI E VIENE SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI, PUÒ OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEGLI STESSI NEL SOLO CASO IN CUI RIESCA A DIMOSTRARE CHE IL DENARO INCASSATO NON È RIFERIBILE AD IMPORTI IMPONIBILI PER LEGGE

Descrizione

    Nel caso di specie è accaduto che l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente – nel caso de quo, un avvocato - diversi avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione - ai fini Irpef, Irap e Iva – rispettivamente gli importi di Euro 10.000,00 e di Euro 80.307,69, corrispondenti all'incasso in extraconto di assegni circolari emessi dalla Banca Popolare di Verona San Gimignano e San Prospero su ordine dello studio legale associato R. senza che fosse fornita alcuna adeguata motivazione, in quanto importi derivanti a titolo di maggiori compensi dallo svolgimento di lavoro autonomo non dichiarati. Ad ogni buon conto, il libero professionista ha presentato ricorso dapprima in CTP e, risultato soccombente in tale sede, in Commissione Tributaria Regionale. In ogni caso, anche la CTR ha respinto il ricorso del contribuente, sulla scorta della considerazione per la quale lo stesso non avesse fornito la prova documentale in grado di dimostrare, anche per presunzioni, a che titolo gli erano stati corrisposti i suddetti assegni circolari "non essendo evincibile dalla documentazione contabile dello studio associato la corrispondenza delle stesse con la distribuzione di quote di utile di annualità pregresse e non potendo a tale carenza sopperirsi con i calcoli effettuati dall'appellante inidonei a dimostrare quale fosse il credito da lui vantato nei confronti dello studio, né tantomeno le argomentazioni relative al conto - associati c/prelevamenti e versamenti- potevano, stante il contrasto con le scritture contabili analizzate, ritenersi idonee a superare la presunzione legale". All’uopo, il legale ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando ben 11 motivi di ricorso.

Specifiche

    Data: 19 Maggio 2021
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