IL MANDATO DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DECADE EX LEGE ALLA SCADENZA DEL TERMINE ANNUALE, CON LA CONSEGUENZA CHE NON SI PUÒ REVOCARE GIUDIZIALMENTE UN AMMINISTRATORE NON PIÙ IN CARICA, MA SI PUÒ AGIRE SOLO PER LA NOMINA GIUDIZIALE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

Descrizione

    Il caso oggetto della ordinanza in commento, resa dalla Corte di Appello di Lecce, riguarda il regime di prorogatio degli amministratori di condominio e, più nello specifico, i meccanismi che devono essere rispettati per la nomina del sostituto. In particolare, nel caso di specie alcuni condomini avevano richiesto con ricorso al Tribunale di Brindisi la revoca dell’amministratore condominiale e la nomina di un suo sostituto. All’uopo i condomini avevano sostenuto che da circa due anni l’amministratore non provvedeva a convocare l’assemblea condominiale e, che il suo mandato era scaduto senza che questi avesse provveduto a convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. L’Amministratore stesso – a cui i condomini contestavano altresì il mancato resoconto della gestione nonché l’assenza di qualsiasi attività utile al condominio ed anzi la configurabilità di azioni contrarie agli interessi dei condomini – si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità. Il Tribunale di primo grado, dopo accertato la gravità delle condotte denunciate, accoglieva la richiesta di revoca dell’amministratore, dichiarando però inammissibile la nomina del nuovo amministratore senza avere prima “scontato” il passaggio assembleare. Di qui il reclamo proposto dall’amministratore.

Specifiche

    Data: 25 Gennaio 2022
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