IL MANDATO DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DECADE EX LEGE ALLA SCADENZA DEL TERMINE ANNUALE, CON LA CONSEGUENZA CHE NON SI PUÒ REVOCARE GIUDIZIALMENTE UN AMMINISTRATORE NON PIÙ IN CARICA, MA SI PUÒ AGIRE SOLO PER LA NOMINA GIUDIZIALE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE
Descrizione
Il caso oggetto della ordinanza in commento, resa dalla Corte di Appello di Lecce, riguarda il regime di prorogatio degli amministratori di condominio e, più nello specifico, i meccanismi che devono essere rispettati per la nomina del sostituto. In particolare, nel caso di specie alcuni condomini avevano richiesto con ricorso al Tribunale di Brindisi la revoca dell’amministratore condominiale e la nomina di un suo sostituto. All’uopo i condomini avevano sostenuto che da circa due anni l’amministratore non provvedeva a convocare l’assemblea condominiale e, che il suo mandato era scaduto senza che questi avesse provveduto a convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
Specifiche
Data:
25 Gennaio 2022
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