IL PROCESSO TRIBUTARIO È STRUTTURATO COME GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE DI UN ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NEL QUALE L'UFFICIO ASSUME LA VESTE DI ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE, E LA SUA PRETESA È QUELLA RISULTANTE DALL'ATTO IMPUGNATO, SIA PER QUANTO RIGUARDA IL PETITUM CHE PER QUANTO RIGUARDA LA CAUSA PETENDI, RISPETTO ALLE QUALI L’UFFICIO NON PUÒ INTRODURRE NUOVI PROFILI DI INDAGINE IN SEDE GIURISDIZIONALE
Descrizione
Nella sentenza oggetto di disamina la Suprema Corte si occupa della questione che ha avuto inizio dall’impugnativa da parte di un contribuente di due avvisi di accertamento relativi a diversi periodi di imposta, redatti con metodo sintetico, con i quali erano stati accertati maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. Il contribuente, nello specifico, deduceva che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, all’uopo rilevando come gli incrementi patrimoniali sarebbero stati da ascrivere a redditi esenti di diversa provenienza, costituiti da riscossione di polizza vita, finanziamenti infruttiferi dei familiari e saldo attivo di conto corrente e deducendo la natura meramente virtuale di alcuni ammortamenti. In primo grado il ricorso veniva accolto. A seguito di impugnazione proposta dall’Ufficio, la Commissione Territoriale regionale competente accoglieva il gravame rilevando che il contribuente non dovesse dare la prova delle sole disponibilità liquide a fronteggiare l’ammontare delle spese, ma anche dei redditi esenti al fine di coprire gli investimenti patrimoniali. Il contribuente, indi, proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte.
Specifiche
Data:
15 Dicembre 2021
Download:
Bisogna accedere per scaricare il contenuto.