IL REATO DI DISTURBO DEL RIPOSO O DELLE OCCUPAZIONI DELLE PERSONE DEVE RITENERSI INTEGRATO ANCHE QUANDO LE “VITTIME” INFASTIDITE DALLA MUSICA DI UNA FESTA CHE SI PROTRAE FINO AL MATTINO SIANO FUORI CASA E, DUNQUE, NON PER FORZA ALL’INTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE

Descrizione

    La vicenda processuale oggetto di odierna disamina può così sintetizzarsi. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Lucca il 25 maggio 2018, con riferimento alle pena inflitta nei confronti di M.G., ritenuta responsabile dei reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, ha sostituito la pena detentiva di un mese e venti giorni di arresto con la corrispondente pena pecuniaria di 12.500 € di ammenda, da aggiungersi a quella, di 210 € di ammenda, già determinata in primo grado. Invero, la Corte di Appello fiorentina rilevava come la donna avesse organizzato una festa aperta al pubblico - e non, dunque, riservata ai clienti dell'hotel - senza la preventiva autorizzazione della forza pubblica. Il Giudice di II grado rilevava inoltre come il suddetto intrattenimento si fosse svolto in spiaggia, di tal che la stessa organizzatrice non era certamente esonerata dal predisporre l'adozione di misure finalizzate a tutelare l'integrità dei partecipanti, così come l’osservanza della normativa antiincendio.

Specifiche

    Data: 26 Maggio 2022
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