IL RICORSO AL CRITERIO DELLE VACAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL CTU È CONSENTITO QUANDO NON SIA POSSIBILE APPLICARE IL CRITERIO DEL “VALORE DELLA CONTROVERSIA” E, QUINDI, DETERMINARE GLI ONORARI “A PERCENTUALE“: LA CAUSA VA CONSIDERATA DI VALORE INDETERMINABILE QUANDO AL MOMENTO DELL’INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO NON SIANO DISPONIBILI ELEMENTI CHE RENDANO POSSIBILE UNA VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA STESSA
Descrizione
La sentenza oggetto di disamina prende spunto da una controversia instaurata in seguito alla notifica dell’intimazione di uno sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida nei confronti di una conduttrice di un immobile sito in Lucca. A seguito della costituzione in giudizio della conduttrice, che si opponeva alla convalida, il Giudice disponeva CTU diretta ad accertare lo stato dei luoghi ed in particolare l’eventuale sussistenza di infiltrazioni di acqua piovana, e la verifica della possibilità della loro eliminazione oltre che degli eventuali danni subiti dalla conduttrice stessa. A seguito dell’incarico conferito, il CTU procedeva al deposito della relazione finale con allegata la nota per la liquidazione dei compensi, calcolati con il criterio delle vacazioni indicate sul presupposto della indeterminabilità del valore della controversia, nonché richiedendo un aumento del compenso nella misura del 50% "sulla base del mandato ricevuto, della complessità e difficoltà operative della perizia svolta e del lasso temporale durante il quale si sono svolte le operazioni peritali, ed un ulteriore compenso per "rilievi planimetrici e altimetrici" che avrebbe eseguito all'esterno dell'edificio.
Specifiche
Data:
15 Dicembre 2021
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