IL RUMORE IDONEO AD INTEGRARE IL REATO DI DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE DEVE ESSERE AVVERTITO DA PIÙ SOGGETTI, MA I DANNI DERIVANTI DAL RUMORE MEDESIMO POSSONO ESSERE CHIESTI ANCHE SOLTANTO DA UN CONDOMINO

Descrizione

    Con riferimento al caso di specie, la Corte di Appello di Milano ha accolto il gravame introitato della costituita parte civile M.G., e, per l’effetto, ha riformato la sentenza del 24 ottobre 2017 del tribunale di Milano, con la quale I.A. era stata assolta "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" in relazione alla contravvenzione ex art. 659 c.p., affermandone la responsabilità ai soli effetti civili e condannandola al risarcimento del danno in favore di M.G.. Ciò posto, I.A. ha proposto ricorso per cassazione, in merito a tre specifiche doglianze. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, l’imputata ha evidenziato la carenza d'interesse all'impugnazione della parte civile a fronte della natura dell’assoluzione intervenuta, siccome adottata con la clausola " perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", che come tale è inidonea ad assumere efficacia di giudicato in sede civile o amministrativa, ex art. 652 c.p.p..

Specifiche

    Data: 26 Maggio 2021
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