IL SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E QUELLO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA ALLA PERSONA POSTO IN ESSERE IN CONCORSO CON IL SEQUESTRO DI PERSONA NON SI DISTINGUONO PER L'INTENSITÀ DELLA VIOLENZA O DELLA MINACCIA CHE CONNOTA LA CONDOTTA, BENSÌ PER IL FINE PERSEGUITO DALL'AGENTE

Descrizione

    La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla denuncia sporta a seguito della privazione da parte delle persone offese della libertà di locomozione, essendosi trovate le stesse rinchiuse all’interno di uno spazio recintato di un camping, dal quale erano impossibilitate ad uscire per un tempo apprezzabile a fronte della richiesta da parte dei gestori del camping per un residuo credito asseritamente vantato nei loro confronti. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in primo luogo che il fine di esercitare un preteso diritto non esclude il delitto di sequestro di persona, sempre che ne ricorrano i presupposti, ma può determinare un concorso dello stesso delitto con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che tra la norma di cui all’art. 393 c.p. e quella di cui all’art. 605 c.p. non esiste un rapporto di specialità. La privazione della libertà personale, infatti, con riferimento specifico alla libertà di locomozione, è estranea alla configurazione giuridica del delitto dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Specifiche

    Data: 12 Aprile 2022
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