IL SUPERSTITE DELLA COPPIA OMOSESSUALE CHE HA PERSO IL COMPAGNO E CHE NON HA POTUTO FORMALIZZARE LA SUA UNIONE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CIRINNÀ NON HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
Descrizione
In riforma della sentenza resa dal Giudice di prime cure, la Corte d’Appello di Milano ha riconosceva al resistente la pensione di reversibilità del compagno defunto, titolare della pensione di vecchiaia anticipata da parte di Inarcassa, in considerazione della circostanza per la quale tale fattispecie ha finalità previdenziale ed è rinvenibile nel fondamento solidaristico delle unioni civili, oltre ad essere sussumibile a quanto previsto ex artt. 36 e 38 della Costituzione. Ciò posto, avverso la decisione della Corte, Inarcassa ha proposto ricorso in Cassazione sollevando i seguenti motivi: a) con il primo ha evidenziato come la legge specifichi i soggetti destinatari della reversibilità e che solo la legge Cirinnà del 2016 ha riconosciuto tale diritto anche al superstite dell'unione civile; b) con il secondo ha rimarcato il concetto per il quale il solo riconoscimento dell'unione civile come formazione sociale riconosciuta ex art. 2 della Costituzione non determini automaticamente il riconoscimento della reversibilità al superstite della coppia.
Specifiche
Data:
20 Ottobre 2021
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