IMPOSTE E TASSE IN GENERE. AVVISO DI ACCERTAMENTO. PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE. PRELIEVO SPECIALE SUI REDDITI DI SOGGETTI TITOLARI DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ NEI SETTORI REGOLAMENTATI

Descrizione

    Di estremo interesse nella recentissima pronuncia in commento è l’indicazione del criterio ermeneutico che la Corte di Giustizia europea suggerisce di adottare ai fini della corretta regolamentazione del rapporto tra normativa europea e nazionale in materia di prelievo fiscale per le imprese che operano nel mercato dell’energia elettrica. L’analisi della questione sottoposta al vaglio del Giudice europeo prende le mosse dai considerando da 3 a 5 e 7 della direttiva 2009/72, dalla cui disamina emerge che essa mira essenzialmente a creare un mercato interno aperto e competitivo nel settore dell'energia elettrica, che consenta a ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e a ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti, a creare parità di condizioni in questo mercato, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici. Si evidenzia, infatti, che all’art. 1 si stabiliscono norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nell'Unione. Detta direttiva, osserva la Corte, definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicare nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Essa definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, poi, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. 2 Per quanto riguarda il principio di non discriminazione, secondo la giurisprudenza della Corte una normativa nazionale, che rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione o lo applica, è tenuta a rispettare tale principio. Il Giudice europeo osserva poi che, poiché l'obiettivo della direttiva 2009/72 è realizzare un mercato interno dell'energia elettrica, il legislatore dell'Unione ha fatto ricorso alla procedura legislativa ordinaria, quale era prevista all'articolo 95, paragrafo 1, CE per l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nell'instaurazione e nel funzionamento del mercato interno. Ma conformemente al disposto dell'articolo 95, paragrafo 2, CE, il paragrafo 1 di tale articolo non si applicava alle disposizioni fiscali, di tal che, siccome la direttiva 2009/72 non costituisce una misura relativa al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri, le sue disposizioni non si applicano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un prelievo speciale sul reddito delle imprese alle quali la stessa s'indirizza. Da tutte le suesposte considerazioni deriva pertanto che le disposizioni della Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, ed in particolare quelle del suo articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e 10, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che istituisce un prelievo speciale sui redditi, per attività svolte tanto a livello nazionale quanto all'estero, di imprese che operano, sul fondamento dell'autorizzazione rilasciata da un'autorità pubblica, in diversi settori di attività regolamentata, incluse le imprese titolari di un'autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata dall'autorità nazionale di regolamentazione competente.

Specifiche

    Data: 26 Gennaio 2021
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