IMPOSTE E TASSE IN GENERE. AVVISO DI CLASSAMENTO: LA MANCATA RIPRODUZIONE O ALLEGAZIONE ALL’AVVISO DI CLASSAMENTO DELLA STIMA ESEGUITA DALL’UFFICIO NON COMPORTA DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Descrizione

    Nella sentenza in commento la Suprema Corte chiarisce che, con riferimento al classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura "DOCFA" ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento - esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura sostanzialmente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa -, costituisce un atto conosciuto e comunque agevolmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione. Nella detta pronuncia, per altro verso la Corte di legittimità ha modo di ribadire il principio per cui in tema di classamento, l’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l’esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente, né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi. Rimane però sempre ferma ed imprescindibile la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio. (in tal senso Cass. civ., sent. n. 8529/2019)..

Specifiche

    Data: 26 Gennaio 2021
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