IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE - INESISTENZA E/O NULLITÀ

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento la Corte è chiamata a stabilire se la notifica effettuata da parte ricorrente nel giudizio secondo grado possa essere considerata solo nulla ovvero inesistente. Si ricorda a noi stessi che la suddetta differenza dal punto di vista pratico è decisamente rilevante, atteso che solo la nullità può essere sanata, mentre l’inesistenza no. Nel caso che ci occupa, il Giudice di secondo grado aveva dichiarato improcedibile il giudizio per inesistenza di notifica, atteso che la parte aveva erroneamente notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione udienza, l’originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo in luogo del ricorso in appello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte soccombente, adducendo che la notifica avrebbe dovuto essere qualificata come nulla e non inesistente, considerato che: l’appellato aveva avuto comunque notizia almeno della data di udienza di comparizione delle parti e, dunque, il Giudice avrebbe potuto disporre una nuova notifica dell’atto; essendo applicabile anche in grado di appello l’art. 164 c.p.c. (Nullità della citazione), la costituzione dell’appellato avrebbe dovuto sanare i vizi di vocatio in ius; nella relata di notifica vi era l’indicazione del numero di ruolo, nonché dell’autorità giudiziaria presso cui il ricorso pendeva quindi l’errore materiale in cui era incorsa la parte era facilmente percepibile e, infine, le ipotesi di improcedibilità sono tipizzate e tra queste non rientra la notificazione inesistente.

Specifiche

    Data: 8 Novembre 2022
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