IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DEFINIZIONE LEGISLATIVA DELLE CATEGORIE E CLASSI, LA QUALIFICAZIONE DI UN'ABITAZIONE COME "SIGNORILE", "CIVILE" O "POPOLARE" CORRISPONDE ALLE NOZIONI PRESENTI NELL'OPINIONE GENERALE IN UN DETERMINATO CONTESTO SPAZIO-TEMPORALE
Descrizione
Nella pronuncia oggetto di esame, l’Agenzia delle Entrate ha formulato espressa doglianza con tre motivi di ricorso, per la cassazione della sentenza n. 103/5/2011 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con cui la stessa Commissione aveva accolto l'impugnazione proposta da S.C. avverso la sentenza n. 5/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, la quale, a sua volta, aveva respinto il ricorso avverso atto di attribuzione di rendita catastale, essendo stato contestato dalla contribuente il classamento in cat. A/1 dell'immobile di sua proprietà, con richiesta di attribuzione della cat. A/2 classe 1; all’uopo, la contribuente ha resistito con apposito controricorso. Va subito detto che la revisione del classamento può essere modificata o a seguito della presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione edilizia ex DM. 701/1994, ovvero per effetto di provvedimenti ministeriali che prevedono la revisione parziale o generale degli estimi ovvero del classamento. Il D.P.R. n. 917 del 1986 – ovvero Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi (testo post riforma 2004), all’art. 38, comma 1, prevede un ulteriore strumento di rideterminazione della rendita catastale residuale, rispetto a quelli precedentemente illustrati, specificando, al punto 1, che "se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini di un diverso classamento dell'unità immobiliare ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo 2 è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso o in altri fabbricati viciniori". Nella fattispecie de qua, la contribuente, per la revisione catastale, ha scelto lo strumento del procedimento DOCFA, regolato dal D.M. n. 701 del 1994. Prima di esaminare nello specifico il contenuto del provvedimento, è necessario precisare preliminarmente, per un verso, come per DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) si intenda un software per la compilazione dei documenti tecnici catastali e pedissequa presentazione agli Uffici provinciali-territoriali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana", in quanto con tale modello si possono presentare al Catasto: a) nuovi accatastamenti (dichiarazione rese per edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzioni ex novo o ampliamenti); b) Variazioni catastali di edifici esistenti (come destinazioni d'uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni e altre variazioni); c) denunce di unità afferenti a enti urbani; per altro verso, è opportuno specificare il campo di applicazione del D.M. n. 701 del 1994 - ovvero il Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari – il quale prevede che si possa far ricorso alla disciplina in oggetto in due soli casi: ovvero, “in caso di presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56, o in caso di variazione dello stato dei beni di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 20, il quale impone alle persone o enti indicati nell'art. 3 l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17”.
Specifiche
Data:
13 Aprile 2021
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