IN MATERIA DI ESTIMO CATASTALE, IN ASSENZA DI VARIAZIONI EDILIZIE, LA REVISIONE DELLE RENDITE CATASTALI URBANE NON RICHIEDE IL PREVIO SOPRALLUOGO DELL'UFFICIO, NÉ TANTOMENO IL SOPRALLUOGO È NECESSARIO QUANDO IL NUOVO CLASSAMENTO CONSEGUE AD UNA DENUNCIA DI VARIAZIONE CATASTALE PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE
Descrizione
La vicenda oggetto di analisi trae origine dall’impugnazione, da parte della società odierna ricorrente - proprietaria di un piccolo albergo con annesso ristorante – dell’avviso di accertamento con il quale era stato eseguito, nell'anno 2011, un nuovo classamento dell'immobile, con attribuzione di nuova maggiore rendita, a seguito di denuncia di variazione per una ristrutturazione. La società, invero, ha all’uopo dedotto come detta ristrutturazione avesse riguardato la mera realizzazione di una uscita di sicurezza e di un accesso alla cucina e alla reception, ovverosia variazioni tali da non giustificare l’attribuzione di una rendita così elevata. La stessa ricorrente ha, altresì, dedotto che non è stato eseguito un preventivo sopralluogo. Ciò posto, sia la CTP, che, in secondo grado di giudizio, la CTR del Veneto hanno rigettato l’impugnazione, sulla scorta dell’assunto per il quale gli interventi di ristrutturazione non potessero essere qualificati quali marginali, di tal ché la rendita attribuita dovesse ritenersi congrua. Avverso la sentenza emessa dalla CTR Veneto del 2.12.2013, la società ha presentato relativo gravame in Cassazione, sollevando tre motivi di ricorso. Compiuta tale doverosa rappresentazione dell’antefatto, si deve rappresentare come il Supremo Consesso abbia trattato congiuntamente i 3 motivi di ricorso, ritenendoli infondati.
Specifiche
Data:
4 Giugno 2021
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