IN MATERIA DI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI APPARTIENE AL GIUDICE ORDINARIO LA CONTROVERSIA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO ENERGETICO E IL SOGGETTO PRIVATO PRODUTTORE DI ENERGIE RINNOVABILI, OGNI QUAL VOLTA LA MATERIA DEL CONTENDERE NON RIGUARDI LE TARIFFE, NÈ LA MATERIA DELLA LORO QUANTIFICAZIONE, NÈ LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI, MA SOLTANTO L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Descrizione

    La questione oggetto di disamina riguarda una questione di giurisdizione insorta a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo notificato al GSE ed avente ad oggetto il riconoscimento del contributo incentivante derivante dalla produzione di energia elettrica nonché corrispettivi mai corrisposti. GSE si costituiva, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che la controversia avesse ad oggetto la misura degli incentivi destinati alla produzione di energia fotovoltaica, materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o) cod. proc. amm. (in quanto attinente a procedure o provvedimenti amministrativi concernenti la produzione di energia); quindi, avendo interesse a che la questione di giurisdizione venisse risolta in via definitiva, proponeva ricorso ex art. 41 c.p.c.. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di osservare come nel caso in esame non era in contestazione alcun profilo autoritativo, ma la legittimità della compensazione operata dal gestore, per cui la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, secondo le linee indicate da Corte Cost. n. 204 del 2004, secondo cui le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Va da sé che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il soggetto privato produttore di energie rinnovabili, ogni qual volta la materia del contendere non riguardi le tariffe, né la materia della loro quantificazione, né la concessione degli incentivi, ma soltanto l'inadempimento contrattuale, peraltro neppure negato in relazione al 2018 dal gestore (come sottolinea anche la Procura generale nelle sue conclusioni) che ha soltanto rappresentato di aver pagato a sua avviso in eccesso nel 2011 e di aver trattenuto le somme richieste dal privato in riferimento al 2018, in compensazione di quelle precedentemente versate in eccedenza. Secondo i Giudice di legittimità, quindi, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui va rimessa la causa per la celebrazione del giudizio di merito ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Specifiche

    Data: 29 Settembre 2021
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