IN MATERIA DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, IL RUOLO DELL'INPS SI LIMITA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE CONCRETE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE; DI CONTRO, IL PREDETTO ENTE NON DEVE INTERVENIRE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLE DOMANDE
Descrizione
La questione oggetto di disamina prende le mosse dalla pronuncia del Tribunale di Roma, che, decidendo in sede di opposizione ad A.T.P. ex art. 445 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, per essere l'istanza corredata da un certificato medico in cui veniva escluso che ricorressero le condizioni per beneficiare della prestazione. Avverso la sentenza n. 5352/2018 resa dal Tribunale di Roma, il ricorrente ha introitato apposito gravame innanzi alla Corte di Legittimità, deducendo un unico motivo di ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondata la doglianza. Preliminarmente, la Corte ha stigmatizzato l’assunto per il quale la presentazione della domanda amministrativa costituisca presupposto essenziale dell'azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell'art. 443 c.p.c.. Dappoi, il Supremo Collegio non manca di evidenziare come, nella fattispecie sottoposta al vaglio dello stesso, non sia in discussione “la presentazione della domanda amministrativa ma ciò di cui si controverte è se il certificato medico "negativo" - con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento - rilasciato su modulo predisposto dall'INPS, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto”.
Specifiche
Data:
8 Giugno 2021
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