IN MATERIA URBANISTICA, LA MERA VISIBILITÀ DÌ PANNELLI FOTOVOLTAICI DA PUNTI DÌ OSSERVAZIONE PUBBLICI NON CONFIGURA EX SE UN’IPOTESI DÌ INCOMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Descrizione

    Nella vicenda oggetto di disamina, il ricorrente, proprietario dell’edificio residenziale sito nel Comune di Gussago, in data 11 luglio 2016, chiedeva all’Amministrazione Comunale il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione, sul tetto a falda del predetto edificio, di un impianto fotovoltaico costituito da 22 moduli per una superficie complessiva di 36,59 mq. In data 13 luglio 2016, la Commissione comunale per il Paesaggio esprimeva parere favorevole - chiedendo esclusivamente “di mantenere una forma regolare e non frastagliata”. All’uopo, l’istanza veniva trasmessa dal Comune alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di cui all’art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Sta di fatto che, con provvedimento del 10 ottobre 2016, la Soprintendenza formulava definitivamente parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, richiamando i motivi ostativi già evidenziati nel preavviso di diniego, di tal ché, con provvedimento notificato il 17 ottobre 2016, il Comune di Gussago negava definitivamente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, richiamando per relationem le motivazioni di cui al parere negativo vincolante reso dalla Soprintendenza.

Specifiche

    Data: 22 giugno 2021
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