IN SEGUITO ALLA SENTENZA DI DIVORZIO È POSSIBILE MANTENERE IL COGNOME DEL MARITO SOLO IN CASI ECCEZIONALI IN CUI SIA RAVVISATO UN INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA
Descrizione
Nella pronuncia oggetto di esame la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa alla possibilità della moglie divorziata di mantenere il cognome del coniuge alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli arrt. 5, co. 3, L. n. 898/1970 e 143 bis c.c. In particolare la ricorrente nel caso di specie denunciava al Supremo Collegio la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, L. n. 898/70, atteso che secondo detta norma il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia il divorzio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. Di contro, secondo parte ricorrente, il Giudice di II° grado non avrebbe tenuto conto dell’interesse alla conservazione del cognome, divenuto parte integrante della sua identità personale e della sua vita sociale in quanto da oltre 25 anni era nota alla città dove vive solo con il cognome dell’ex marito. La Suprema Corte ha preliminarmente osservato come la regola generale è quella contenuta appunto nel richiamato art. 5, L. 898/70, ma la cui applicabilità è ancorata alla valutazione dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela.
Specifiche
Data:
8 Febbraio 2022
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