IN TEMA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, L’ACCERTAMENTO ANALITICOINDUTTIVO MUOVE DALLA INCOMPLETEZZA, FALSITÀ O INESATTEZZA DI SINGOLE COMPONENTI DELLA CONTABILITÀ E PROCEDE ALLA RETTIFICA DEI REDDITI DELL’IMPRESA ED ALLA CONSEGUENTE EVENTUALE RIDETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Descrizione
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si è occupata del giudizio di legittimità relativo ad una pronuncia resa dalla Commissione tributaria di II° grado di Trento pronunciatasi in punto di sussistenza dei presupposti per l'adozione dello strumento induttivo di accertamento Nella specie era accaduto che la CTR aveva affermato che l'accertamento effettuato dall'Ufficio nel caso di specie era stato di tipo analitico-induttivo, da ricondurre dunque al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e che nell'ambito di esso l'Amministrazione aveva fatto ricorso a presunzioni dotate dei requisiti di precisione gravità e concordanza richiesti dall'art. 2727 c.c.. A tale conclusione, la CTR era giunta dopo aver constatato irregolarità formali delle scritture contabili: "risulta infatti che la ditta O., anziché eseguire giornalmente le registrazioni, come prescrive il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 243, annotava i corrispettivi globalmente, con la data dell'ultimo giorno del mese"; in presenza di tali irregolarità, l'Agenzia si sarebbe vista costretta "ad eseguire un raffronto fra i dati dei registri IVA ed i movimenti del conto corrente, al cui esito riscontrava la paradossale permanenza di un saldo negativo della cassa contanti, in quanto l'importo totale dei movimenti in uscita non era mai coperto dalla situazione attiva, sintomo evidente della fittizietà delle annotazioni contabili".
Specifiche
Data:
25 Ottobre 2021
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