IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO È ASSOGGETTATO AD IMPOSTA ANCHE SE, IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, L'ESECUTORIETÀ DELLO STESSO VIENE SOSPESA
Descrizione
Nella sentenza oggetto di disamina, la Società ricorrente ha dedotto “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro), per avere la CTR ritenuto che la sospensione dell'ingiunzione non corrispondesse alla revoca della stessa”. Nello specifico, la società sostiene la tesi per cui, anche in presenza di un decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutorietà, in pendenza del giudizio di opposizione,la provvisoria esecutorietà debba intendersi non solo sospesa, bensì revocata. Tale istanza, tuttavia, secondo la Corte di legittimità è priva di fondamento. La stessa Corte di Legittimità nella propria ordinanza in un primo momento ha richiamato il D.P.R. n. 131 del 1986, e, nello specifico, l’art. 37, comma 1, in base al quale:"Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato".
Specifiche
Data:
16 Marzo 2021
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