LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE È SUBORDINATA ALLA PROVA DELLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI CHE VANNO A MODIFICARE L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL CONIUGE BENEFICIARIO
Descrizione
Nella pronuncia in esame la Suprema Corte si occupa della vexata quaestio della possibilità di modifica dell’assegno divorzile nel caso in cui sopraggiungano circostanze nuove dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La norma di riferimento è l’art. 9 della L. n. 898/70 secondo cui qualora sopravvengano giustificati motivi la parte interessata può richiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondere. Il principale problema che si pone alla parte istante, tuttavia, è quello relativo all’onere della prova dei c.d. “fatti nuovi”. All’uopo la Suprema Corte ha rimarcato il principio per cui l’onere di provare il fondamento della domanda di revisione spetta inevitabilmente alla parte istante, fermo restando il diritto dell’altro coniuge all’eccezione e alla prova contraria circa la non sopravvenienza di fatti nuovi ovvero la loro inidoneità a ridisegnare l’assetto economico stabilito al momento del divorzio.
Specifiche
Data:
15 Febbraio 2022
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