LA RIMOZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, NELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO POTERE DI AUTOTUTELA, DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO, DETERMINA IL VENIR MENO DI OGNI INTERESSE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO DELL'INFONDATEZZA DELLA PRETESA FISCALE IMPUGNATA, CON CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, CHE PUÒ ESSERE DICHIARATA IN PRIMO GRADO ANCHE CON DECRETO PRESIDENZIALE RESO "INAUDITA ALTERA PARTE"
Descrizione
La Società ricorrente proponeva gravame contro la sentenza resa dalla CTR Puglia n. 645/6/15, depositata in data 23/03/2015 innanzi alla Suprema Corte, su di unico motivo, articolato in più profili di censura, deducendo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 26, 27, 28 e 46, art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., per aver la CTR confermato la legittimità del decreto del Presidente della Commissione tributaria provinciale, con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, per essere sopravvenuto al ricorso l'annullamento in sede di autotutela dell'avviso di accertamento impugnato.
Specifiche
Data:
26 Luglio 2022
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