LA SENTENZA CHE ACCLARA L'ESISTENZA O L'AMMONTARE DEL CREDITO PIGNORATO È SOTTOPOSTA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO NELLA MISURA PROPORZIONALE DELL'1%, E NON NELLA MISURA FISSA
Descrizione
La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione introitato dalla C. S.p.a., avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, la quale, all’esito della controversia incardinata su impugnazione di avviso di liquidazione per l'omesso pagamento dell'imposta di registro e dei relativi accessori per la registrazione di una sentenza resa dal Tribunale di Enna – al termine del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, la C.T.R. siciliana ha riformato la decisione resa dal Giudice di prime cure, sul presupposto che l'imposta di registro dovesse applicarsi in misura proporzionale con l'aliquota dell'1%, in relazione alla pronunzia di ricognizione del credito che era stata adottata contestualmente alla revoca del decreto ingiuntivo dopo il pagamento eseguito in corso di causa. All’uopo, l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con riferimento al caso di specie, la normativa di riferimento nazionale è rinvenibile nel D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, ovverosia “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”.
Specifiche
Data:
26 Maggio 2021
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