L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO AL QUALE VENGA REVOCATO L'INCARICO PRIMA DELLA SCADENZA PATTUITA, E SENZA UNA GIUSTA CAUSA, AI SENSI DELL'ART. 1725 COMMA 1 C.C., HA DIRITTO SIA ALL'EVENTUALE CREDITO PER IL COMPENSO MATURATO, SIA AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Descrizione
Nel caso in esame è accaduto che un'amministratrice di condominio aveva incardinato relativo giudizio innanzi al competente Ufficio del Giudice di Pace per chiedere sia il pagamento del saldo dei propri compensi, che il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza della revoca del suo mandato, operata dal Condominio prima del tempo convenuto. Il Giudice di Pace respingeva le richieste attoree, di tal ché l’amministratrice decideva di ricorrere in Appello; sta di fatto che il Tribunale di Palermo accoglieva solo in parte le doglianze della medesima. Ciò posto, F.L., nella sua qualità, ricorreva in Cassazione avanzando un unico motivo di ricorso, per mezzo del quale deduce “la violazione e falsa applicazione degli artt. 2237 e 1725, in relazione all'art. 1129 c.c., sostenendo nel primo paragrafo che al rapporto che intercorre tra condominio ed amministratore non possa applicarsi l'art. 2237 c.c., in quanto norma attinente, piuttosto, al contratto d'opera intellettuale, mentre nel secondo paragrafo si evidenzia l'applicabilità nella specie dell'art. 1725 c.c., dovendosi assimilare l'amministratore condominiale ad un mandatario con rappresentanza”. Questa la rappresentazione dei fatti. Tanto premesso, la Corte di Legittimità ha accolto il ricorso introitato dall'amministratrice condominiale, poiché fondato.
Specifiche
Data:
16 Giugno 2021
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