LE APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ, PER RISULTARE IDONEE, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A PERIODICHE VERIFICHE E TARATURE, E L’EFFETTUAZIONE DI TALI CONTROLLI DEVE ESSERE ATTESTATA CON APPOSITE CERTIFICAZIONI

Descrizione

    La recentissima ordinanza della Corte di legittimità oggetto di commento trae origine dalla vicenda che ha visto coinvolti un Comune piemontese ed un automobilista, il quale impugnava il provvedimento ammnistrativo emesso dal Giudice di Pace a seguito del verbale di violazione al Codice della strada, sottoscritto dagli agenti accertatori, per eccesso di velocità, rilevato con apparecchiatura automatica di tipo autovelox. Il gravame, introitato dal ricorrente, si fondava sulla considerazione per cui la multa fosse illegittima poiché fondata su rilevamento effettuato da autovelox approvato ma non omologato. Il giudice di pace accoglieva il ricorso e annullava il verbale. Di contro, il Tribunale di Alessandria - interpellato in secondo grado su ricorso dell'amministrazione – rilevava come, seppur solo approvato e non omologato, l'autovelox fosse da considerare idoneo a fornire un rilevamento valido, poiché utilizzato in presenza degli organi di polizia, affermando, all’uopo, la fondatezza della domanda avanzata dal Comune.

Specifiche

    Data: 10 Maggio 2022
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