LE SPESE DA SOSTENERE PER IL RISANAMENTO DEI FRONTALINI SONO "CONDOMINIALI", IN QUANTO CONTRIBUISCONO AL DECORO ARCHITETTONICO DEGLI EDIFICI E NE CARATTERIZZANO LE FACCIATE
Descrizione
La vexata questione oggetto di disamina è stata questa volta posta all’attenzione del Tribunale di Roma, che è stato chiamato a pronunciarsi sulla natura privata o condominiale delle spese di manutenzione straordinaria dei c.d. “frontalini” dei balconi dei condomini. La peculiarità del caso oggetto di disamina dal Tribunale capitolino nasce dall’iniziativa di alcuni condomini che hanno adito le vie giudiziarie ritenendo che il costo dei lavori – aventi ad oggetto il risanamento dei cornicioni e dei frontalini relativi agli appartamenti del Condominio – dovesse ricadere solo sui condòmini proprietari degli appartamenti muniti di balconi, poiché i frontalini, avrebbero dovuto essere considerati beni di proprietà esclusiva e non condominiale, come di contro deliberato dall’Assemblea condominiale all’adunanza del 20.4.17. Essi, in particolare evidenziavano come, nella stessa adunanza, l’Assemblea, al punto n. 3, aveva qualificato le spese da sostenere per il risanamento dei frontalini come "condominiali", ripartendo così l'intero costo tra tutti i condòmini in proporzione dei rispettivi millesimi. Ciò posto, deve essere preliminarmente rappresentato quanto premesso dal Tribunale romano nel proprio provvedimento, ovvero che, in primo luogo, “una delibera non può attribuire i frontalini alla proprietà condominiale, come pure non può attribuirli alla proprietà individuale dei titolari delle unità immobiliari cui i relativi balconi accedono; infatti, non compete all'assemblea di decidere l'estensione delle proprietà esclusive e di quelle comuni, la quale, invece, è determinata dai titoli di 2 acquisto, dal regolamento condominiale contrattuale e, in mancanza di specificazioni al riguardo, dalla legge (art. 1117 c.c.)”.
Specifiche
Data:
7 Aprile 2021
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