LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE DI BANCA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PER LA PENSIONE

Descrizione

    Con la suddetta ordinanza la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di una lavoratrice, confermando le decisioni dei giudici di merito, che hanno ritenuto legittimo il licenziamento di una dipendente di banca, in considerazione del raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione – nello specifico, il sessantacinquesimo anno di età. La Suprema Corte, nella citata sentenza, afferma il principio di diritto in base al quale l’errata valutazione degli atti non integra errore revocatorio - rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c. - in quanto la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, integra un vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. Va premesso che la sentenza in esame richiama, conformandosi, i principi già espressi (e consolidatisi) da parte della più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, con la sentenza n. 10184 del 27/04/2018, la S.C. sancisce il principio per cui: “Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto”.

Specifiche

    Data: 9 Febbraio 2021
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