L’ESENZIONE FISCALE DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L. N. 74/1987 SPETTA ANCHE ALLE SENTENZE DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE TRA I CONIUGI DOPO LA SEPARAZIONE

Descrizione

    La vicenda oggetto di disamina può essere riassunta nei seguenti termini: in seguito al decreto di omologa della separazione, i coniugi N.G. e P.M. procedevano allo scioglimento giudiziale della comunione legale, che veniva pronunciato con sentenza provvisoria del 23 agosto 2017. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione per la corresponsione delle imposte di registro e accessori, ritenendo che la suddetta sentenza di scioglimento della comunione non fosse esente da imposta di registrazione; all’uopo, la contribuente resisteva invocando l'applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/87. In seguito, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, in sede d'appello, rigettava il ricorso introitato dall’Agenzia delle Entrate, di tal ché quest’ultima si determinava a proporre ricorso innanzi alla Corte di Legittimità. Inquadrata la cornice fattuale della vicenda che ci occupa, occorre analizzare l’orientamento giurisprudenziale che emerge dalla recentissima sentenza resa dalla Suprema Corte. Ciò posto, gli Ermellini respingono il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, all’uopo stigmatizzando l’assunto alla stregua del quale “in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi”.

Specifiche

    Data: 5 Maggio 2021
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