L’USO FRAZIONATO DELLA COSA COMUNE PER ACCORDO TRA I PARTECIPANTI E’ CONSENTITO SOLO NEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 1102 C.C.
Descrizione
Il principio affermato dalla Corte di legittimità è quello secondo cui è illegittima l'apertura di una terrazza sul tetto condominiale da parte di un condomino qualora l'opera non solo determini una variazione dell'originario distributivo della proprietà condominiale, ma anche nell'ipotesi in cui pregiudichi la funzione di adeguata protezione delle strutture sottostanti. In primo luogo, invero, la Corte ritiene che l'uso frazionato di una cosa comune per accordo fra i partecipanti, sia consentito solo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. (ex plurimis: Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 14 luglio 2005, n. 14694). Nella fattispecie de qua, infatti, più che di un uso intensivo della cosa comune, si concretizza la realizzazione di una assoluta illegittima ed abusiva occupazione di una porzione condominiale; sicchè, la stessa Consulenza Tecnica d’Ufficio effettuata in corso di causa evidenzia una “variazione dell’originario distributivo della proprietà condominiale”. All’uopo, ciò che veniva realizzato non era altro che una palese ed abusiva violazione dell’equilibrio statico e della sicurezza dello stabile che privava gli altri condomini della possibilità di realizzare un uso paritetico del bene. In secondo luogo, la Corte afferma il principio per cui, alla stregua dei testuali criteri dettati dall’art. 1102 c.c., la possibile trasformazione della cosa comune – nel caso di specie, il sottotetto con creazione di terrazzo – presuppone in ogni caso il rispetto e la salvaguardia, attraverso appositi dovuti interventi, della funzione di adeguata protezione delle strutture sottostanti. Altra questione che viene posta al vaglio della S.C. attiene alla possibilità che anche il Giudice del merito - e non solo quello dell'esecuzione - possa fissare un termine per l'esecuzione dell'obbligo di fare e prevedere il pagamento di somme per il ritardo (somme determinate, fra l'altro, diversamente e correttamente dalla Corte di Appello in dipendenza della diversa decorrenza dei vari obblighi - terrazza/sottoscala e vano scala condominiale - di cui alle decisioni di primo e secondo grado). A tal proposito, la Corte di Legittimità sancisce come, in caso di ritardo nell’esecuzione dei prescritti obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, anche il Giudice del merito possa stabilire con relativo provvedimento di condanna - e salvo che ciò non sia manifestamente iniquo - la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
Specifiche
Data:
23 Febbraio 2021
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