NON PUÒ QUALIFICARSI COME GIUSTIFICATO MOTIVO LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE PER LA PRETESA INFONDATEZZA DELLE RAGIONI DÌ CONTROPARTE
Descrizione
Nella pronuncia oggetto di disamina, la Corte di Appello adìta si è occupata della vexata quaestio delle conseguenze della mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione ante causam e, nello specifico, delle ragioni sottese alla mancata partecipazione. In particolare, la Corte ha osservato come con il settimo motivo di appello, l’appellante abbia lamentato che il Giudice avesse sbagliato nel ritenere ingiustificata la sua partecipazione al procedimento di mediazione, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della sanzione di cui all’art. 8, co. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010. Invero, l’appellante aveva giustificato la mancata partecipazione al procedimento conciliativo, per un verso, in considerazione della circostanza per la quale ogni questione doveva ritenersi risolta con la sentenza 208/08, per altro, sulla scorta dell’inutilità della procedura di mediazione alla luce delle pretese temerarie della sig.ra omissis nei confronti dell’appellante. Preliminarmente, va premesso che, secondo la Cassazione, tali sanzioni sono impugnabili con l’appello, non essendo applicabile la previsione di cui all’art. 179 c.p.; invero, come da principio giurisprudenziale consolidato: “Non è impugnabile mediante ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., bensì mediante appello della sentenza, di cui costituisce un capo accessorio, la statuizione obbligatoria con la quale il giudice condanna la parte costituita, che non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il quale disciplina un provvedimento sanzionatorio che non è assimilabile alle condanne a pene pecuniarie 2 di cui all’art. 179, comma 2, c.p.c., da ritenersi applicabile alle sole sanzioni previste dal codice di rito, in attuazione di un potere disciplinare in senso lato” (Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord., 26/01/2018, n. 2030). Tanto premesso, è doveroso un opportuno riferimento alla disciplina espressa ex D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, e, nello specifico, all’art. 8 - che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione, co. 5, il quale così dispone: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Specifiche
Data:
13 Aprile 2021
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