OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AL PROFESSIONISTA NELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA O DI SERVIZI RELATIVAMENTE ALL’ORGANISMO DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Descrizione
La Corte di Giustizia Europea nella sentenza in esame, in tema di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in deroga a quanto precedentemente stabilito dal regolamento (CE) n. 2006/2004 e dalla direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori), ha delineato l’interpretazione che deve essere operata con riferimento all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013. All’uopo, un professionista, che renda accessibile sul proprio sito web le condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi, ma che non concluda contratti con i consumatori tramite tale sito, è obbligato ad includere in tali condizioni generali le informazioni relative all'organismo o agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti per tale professionista, nel momento in cui quest'ultimo si impegni a ricorrere a tale o tali organismi per risolvere controversie con i consumatori o sia tenuto a ricorrervi. Di contro, non è sufficiente che detto professionista presenti tali informazioni in altri documenti accessibili su detto sito o in altre sezioni dello stesso, oppure che fornisca al consumatore dette informazioni mediante un documento separato, al momento della conclusione del contratto cui si applicano le condizioni generali succitate.
Specifiche
Data:
2 Febbraio 2021
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