OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - GIUDIZIO DI MERITO - TERMINE PERENTORIO

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 2401/2026), la Suprema Corte torna sul delicato coordinamento tra gli artt. 616 e 618 c.p.c., chiarendo che, qualora il giudizio di merito conseguente alla fase sommaria dell’opposizione esecutiva debba essere introdotto con atto di citazione, il termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione è rispettato con la notificazione dell’atto entro il termine stesso, restando irrilevante la successiva iscrizione a ruolo. La decisione ribadisce la centralità del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Specifiche

    Data: 25 Febbraio 2026
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