PER "PICCOLO IMPIANTO" DEVE INTENDERSI NON SOLO QUELLO INSTALLATO SU "EDIFICI" DI PROPRIETÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, MA ANCHE QUELLO IMPIANTATO SULLE "AREE" DI PROPRIETÀ DELLE MEDESIME

Descrizione

    Nella vicenda oggetto di disamina, con ricorso notificato il 10 maggio 2013 e depositato il 17 giugno 2013, il Consorzio di Bonifica OMISSIS ha adito il Tribunale Amministrativo del Lazio al fine di ottenere l'annullamento della nota dell'11 marzo 2013, con la quale il G. ha negato l'ammissione dell'impianto fotovoltaico denominato "REALIZ. TET. IMP. FV. E LOC. IMP. MAGAZZINO", identificato con il numero 803896 e dallo stesso Consorzio realizzato nel Comune di Capannoni, in quanto non avente i requisiti per poter essere considerato un "piccolo impianto", sulla scorta dell’assunto per il quale i moduli non fossero installati “su un manufatto rispondente alla definizione di edificio, come sarebbe richiesto per i "piccoli impianti", dall'art. 3, comma 1, lett. u), D.M. 5 maggio 2011, potendo semmai essere classificato come "grande impianto", attraverso la prescritta richiesta di iscrizione nell'apposito registro informatico”. Preliminarmente, in questa sede, appare necessario il richiamo alla disciplina normativa contenuta nel D.M. 5 maggio 2011 in materia di “incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”, e, nello specifico, all’art. 3 del suddetto decreto, recante l’elenco delle definizioni riferibili agli elementi ed attività rientranti nel settore Energia Elettrica. In primo luogo, va detto che l’anzidetta disposizione ministeriale chiarisce, al punto e) dell’art. 3, che per “impianto fotovoltaico” deve intendersi “un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori”; dappoi, al punto u) ex art. 3) del D.M. 5/5/2011, viene precisato che i “piccoli impianti” non sono altro che “gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Specifiche

    Data: 20 Aprile 2021
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