PRINCIPIO DELLA PLURALITÀ E AUTONOMIA DI RATIONES DECIDENDI - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Descrizione

    Nel caso che ci occupa l’odierna ricorrente, proprietaria di una unità immobiliare con cantina e di due box, aveva impugnato una delibera assembleare contestando l’erronea ripartizione di alcune spese condominiali. Il Tribunale adito rigettava la domanda attorea per due ordini di ragioni. In primis rilevava che il regolamento condominiale prevedeva che le spese sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione dovessero essere ripartite secondo le tabelle millesimali - esattamente come era stato fatto nel caso di specie -; perdipiù, aveva accertato che i lavori eseguiti riguardavano parti comuni dell’edificio e non beni destinati a servire i condomini in misura diversa - come asserito da parte attrice -. L’attrice dapprima spiegava appello che veniva dichiarato inammissibile e, successivamente, proponeva ricorso per cassazione adducendo che le tabelle millesimali attenessero solo alla determinazione del valore delle singole unità immobiliari, senza derogare alle norme codicistiche - art. 1123 c.c. (Ripartizione delle spese), art. 1125 c.c. (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) e art. 1126 c.c. (Lastrici solari di uso esclusivo) - pertanto, le spese in oggetto avrebbero dovuto essere poste a carico del condomino/condomini che ne avevano tratto utilità.

Specifiche

    Data: 18 Ottobre 2022
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