REATI EDILIZI – ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE E POTERE SUSSIDIARIO DI INTERVENTO DEL PREFETTO

Descrizione

    Con la sentenza n. 46194/2021, la Corte di Cassazione Penale si pronuncia in materia di reati edilizi. Nel caso che ci occupa, la Corte - rigettando il ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile l’istanza proposta da due parti al fine di ottenere la revoca dell’ordine di demolizione impartito nei loro confronti con sentenza irrevocabile di condanna - precisa che la modifica apportata all’art. 41, d.p.r. n. 380/2001 dal d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, non ha inciso sulle attribuzioni del Giudice dell’esecuzione di sospendere e/o revocare l’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna. Più nel dettaglio, la richiamata normativa, - lungi dal sottrarre alcun potere al Giudice dell’esecuzione -, ha solamente disciplinato il potere di intervento sussidiario del Prefetto nella esecuzione della demolizione accertata in caso di inerzia dei comuni competenti, ovvero mancato avvio delle procedure di demolizione entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso. L’intervento del Prefetto rimane, quindi, un rimedio ulteriore, soggetto a determinati limiti, volto a fronteggiare l’eccessivo carico di lavoro incombente sull’ente comunale.

Specifiche

    Data: 12 Aprile 2022
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